CCNQ 31.10.2007
Capo II - Distacchi, permessi ed aspettative sindacali
1. Nel caso in cui si realizzi la fuoriuscita di amministrazioni dai comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 2 del decreto legislativo 165/2001 per riorganizzazioni strutturali, sino all'applicazione degli istituti relativi alla nuova disciplina del rapporto di lavoro del personale interessato, il numero dei distacchi complessivamente utilizzati non può superare il limite previsto dal presente contratto e viene garantito al personale distaccato appartenente alle predette amministrazioni l'esercizio delle libertà sindacali.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.