Decreto legge 01.10.2007, n. 159
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 101 e 102 sono abrogati e, al comma 104, le parole: "nell'anno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2007".
2. All'articolo 2752, primo comma, del codice civile, dopo le parole: "per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche", sono inserite le seguenti: ", per l'imposta regionale sulle attività produttive".
3. Per certificare la spesa sanitaria relativa all'acquisto dei medicinali effettuata a decorrere dal 1 gennaio 2008, utile al fine della deduzione o della detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è più utilizzabile l'allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti. Delle nuove disposizioni viene data comunicazione ai contribuenti mediante avviso affisso e visibile nei locali della farmacia.
4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 56, dopo le parole: "alla condivisione" sono inserite le seguenti: ", al costante scambio";
b) al comma 57, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministro dell'economia e delle finanze svolge, nei confronti di tutte le strutture dell'Amministrazione finanziaria, l'attività di indirizzo necessaria a garantire la razionalizzazione ed omogenee modalità di gestione del sistema informativo della fiscalità funzionali ad un'effettiva ed efficace realizzazione del sistema integrato di cui al comma 56".
4-bis. All'articolo 3 del regolamento di
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