D.M. Economia e Finanze 05.10.2007
1. Per tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato che per il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato si avvalgono delle procedure informatiche del S.P.T., le somme trattenute a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, in acconto ed a saldo, sono versate direttamente ai comuni di riferimento, con ordinativi collettivi di pagamento tratti sui pertinenti capitoli di bilancio, emessi in forma dematerializzata, come previsto dal decreto ministeriale del 31 ottobre 2002, estinguibili mediante accreditamento sui conti correnti postali di cui al successivo art. 11.
2. Gli enti individuati nelle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, che hanno affidato il servizio di liquidazione delle retribuzioni del proprio personale al S.P.T., adottano, per il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, le medesime modalità indicate agli articoli 4 e 5 del presente decreto.
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