D.M. Economia e Finanze 05.10.2007
1. Gli enti individuati nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, titolari di conti presso le tesorerie provinciali, trasmettono, direttamente o tramite il proprio tesoriere, con flusso telematico all'Agenzia delle entrate, la richiesta di pagamento degli importi trattenuti a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche suddivisi per i comuni di riferimento, secondo tempi, modalità e specifiche tecniche che saranno definite con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 15 ottobre 2007.
2. Nei casi in cui la trasmissione della richiesta di pagamento è effettuata direttamente dall'ente, quest'ultimo comunica al tesoriere il versamento da effettuare specificandone la data di regolamento. Se trattasi di un ente sottoposto alle norme della tesoreria unica mista, il tesoriere provvede a prealimentare per tempo il sottoconto infruttifero del relativo conto di tesoreria unica.
3. L'Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di gestione, di cui al comma 1, dell'art. 22, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, verifica la correttezza formale dei flussi trasmessi ed invia alla Banca d'Italia, secondo tempi e modalità da concordare, un flusso informativo contenente la richiesta di accredito delle somme sulla contabilità speciale 1777, denominata "Agenzia delle entrate - Fondi della riscossione", l'elenco dei conti di tesoreria da addebitare, nonché tutti gli elementi necessari affinché le tesorerie provinciali possano effettuare gli addebiti.
4. Nella data di regolamento richiesta dall'Agenzia delle entrate con il flusso di cui al comma precedente, la Banca d'Italia addebita i conti di tesoreria degli enti ed
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