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D.M. Pubblica Istruzione 03.10.2007, n. 80

Recupero debiti formativi. (G.U. 07.20.3011, n. 279)

Art. 8 -

Per i candidati agli esami di Stato, a conclusione dell'anno scolastico 2007/2008, continuano ad applicarsi - relativamente ai debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1 - le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 1/2007.

A decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, per gli studenti dell'ultimo anno di corso che nello scrutinio del primo trimestre o del primo quadrimestre presentino insufficienze in una o più discipline, il Consiglio di classe predispone iniziative di sostegno e relative verifiche, da svolgersi entro il termine delle lezioni, al fine di porre gli studenti predetti nella condizione di conseguire una valutazione complessivamente positiva in sede di scrutinio di ammissione all'esame di Stato.

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