D.M. Pubblica Istruzione 25.10.2007
1. L'autonomia di cui all'articolo 1 è conferita ai Centri, articolati in reti territoriali, nell'ambito dei piani provinciali di dimensionamento della rete scolastica definiti secondo i criteri e i parametri previsti dalla normativa vigente in relazione all'utenza di cui all'articolo 3, con il riconoscimento di un proprio organico, distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, nei limiti delle autonomie scolastiche istituibili in ciascuna regione e delle disponibilità complessive degli organici del personale della scuola determinate per l'anno scolastico di riferimento. Nella fase di prima applicazione del presente decreto si fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1 998, n. 233.
2. Nei piani provinciali di dimensionamento previsti dalla normativa vigente sono individuate, secondo i criteri e le modalità ivi indicati e nei limiti delle strutture poste a disposizione delle istituzioni scolastiche dai Comuni e dalle Province, la sede principale del Centro e le altre sedi, che ne compongono la rete territoriale, ove si realizzano i percorsi di cui all'articolo 3, fermo restando che il funzionamento delle sedi può essere regolato da specifici accordi tra Enti locali nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 1, comma 2.
3. Il conferimento dell'autonomia ai Centri si realizza progressivamente, a partire dall'anno scolastico 2008/2009, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di programmazione della rete scolastica e nella prospettiva di una piena riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti e dei corsi serali entro il 2009/2010.
4. Nelle province con un flusso di utenti sottodimensionato rispetto ai parametri stabiliti, la riorg
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