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D.M. Lavoro e previdenza sociale 30.10.2007

Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti. (G.U. 27.12.2007, n. 299)

Art. 4 - Modalità di trasmissione

1. I moduli di cui al precedente art. 3, comma 1 devono essere trasmessi esclusivamente per il tramite dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti. I moduli trasmessi con le modalità di cui al presente comma soddisfano i requisiti della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

2. Per i datori di lavoro domestico la trasmissione dei moduli è consentita anche con modalità diverse, purché idonee a documentare la data certa di trasmissione.

3. La trasmissione del modulo «Unificato Urg», di cui all'art. 3, comma 2 è consentita anche con la modalità di cui al successivo comma 6.

4. I servizi competenti rilasciano, per il tramite dei servizi informatici, una ricevuta dell'avvenuta trasmissione indicante la data e l'ora di ricezione nel rispetto della normativa vigente, che fa fede, salvo prova di falso, per documentare l'adempimento di legge.

5. In caso di mancato funzionamento dei servizi informatici, che non consenta di adempiere nei termini previsti dalla legge, i servizi competenti rilasciano su richiesta degli interessati idonea documentazione attestante l'adempimento.

6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i soggetti obbligati sono comunque tenuti ad effettuare una comunicazione sintetica d'urgenza, utilizzando il modulo «Unificato Urg» ad un fax service messo a disposizione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dalle regioni; resta fermo l'obbligo di invio della comunicazione ordinaria al servizio competente nel primo giorno utile successivo.

7. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale pubblica sul proprio sito telematico www.lavoro.gov.it l'el

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