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D.M. Lavoro e previdenza sociale 30.10.2007

Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti. (G.U. 27.12.2007, n. 299)

Art. 5 - Pluriefficacia della comunicazione

Le comunicazioni inviate al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro sono valide ai fin dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti degli enti previdenziali, previsti dalla normativa seguente:

a) art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

b) art. 9 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.

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