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D.M. Lavoro e previdenza sociale 30.10.2007

Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti. (G.U. 27.12.2007, n. 299)

Art. 6 - Modalità di trasferimento dei dati

1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 4-bis, comma 6 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come sostituito dall'art. 1, comma 1184 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge finanziaria 2006, i servizi competenti trasmettono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le comunicazioni con le modalità tecniche indicate nell'allegato G, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le modifiche all'allegato tecnico di cui al comma precedente verranno sviluppate e rese disponibili secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui al comma 1-bis dell'art. 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale inoltra le predette comunicazioni all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale per le assicurazioni e infortuni sul lavoro (INAIL), e alle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché alla Prefettura - Ufficio territoriale di Governo (UTG), nell'ambito del sistema pubblico di connettività e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza di cui all'art. 71, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

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