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D.M. Lavoro e previdenza sociale 30.10.2007

Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti. (G.U. 27.12.2007, n. 299)

Art. 8 - Regime transitorio

1. I soggetti obbligati e abilitati tenuti ad inviare le comunicazioni nei territori in cui non sono ancora disponibili i servizi informatici, adempiono agli obblighi per il tramite di un dominio messo a disposizione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Al fine di consentire l'adeguamento delle procedure informatiche dei soggetti obbligati ed abilitati, l'obbligo di trasmettere i moduli esclusivamente per il tramite dei servizi informatici decorre dal 1° marzo 2008. Fino a tale data quanto previsto al precedente art. 5 si applica solo alle comunicazioni trasmesse per il tramite dei servizi informatici.

3. Per far fronte alle esigenze di bilinguismo della provincia autonoma di Bolzano, le disposizioni di cui al comma 2 decorrono dalla data del l° dicembre 2008.

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