D.M. Università e ricerca 31.10.2007, n. 544
1. La sezione Off.F pubblica della Banca dati dell'offerta formativa contiene i corsi di studio attivati in ogni anno accademico, corredati di tutte le informazioni richieste dal Ministero, secondo quanto indicato all'art. 2, o elaborate dallo stesso sulla base delle informazioni che tutti gli Atenei sono tenuti ad inviare periodicamente all'Anagrafe nazionale degli studenti, per consentire agli studenti e agli altri soggetti interessati di orientarsi nell'offerta formativa annuale di tutti gli Atenei.
2. Le predette informazioni sono inserite dalle Università, per ciascuno dei corsi di studio presenti nell'Off.F, - ad integrazione di quelle già inserite ai fini della verifica del possesso dei requisiti necessari di cui ai precedenti articoli - entro i termini definiti dal Ministero.
3. Le informazioni contenute nell'Off.F pubblica costituiscono il quadro dell'offerta formativa di tutti gli Atenei; le stesse sono accessibili sul sito internet del Ministero e ne viene data notizia al Ministero della Pubblica Istruzione, affinché lo stesso possa provvedere alla loro diffusione fra gli istituti scolastici e fra gli studenti.
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