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D.M. Università e ricerca 31.10.2007, n. 544

Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007, delle condizioni e criteri per il loro inserimento nella Banca dati dell'offerta formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e sia per le classi di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

Art. 10 - Offerta formativa pubblica- Off.F pubblica

1. La sezione Off.F pubblica della Banca dati dell'offerta formativa contiene i corsi di studio attivati in ogni anno accademico, corredati di tutte le informazioni richieste dal Ministero, secondo quanto indicato all'art. 2, o elaborate dallo stesso sulla base delle informazioni che tutti gli Atenei sono tenuti ad inviare periodicamente all'Anagrafe nazionale degli studenti, per consentire agli studenti e agli altri soggetti interessati di orientarsi nell'offerta formativa annuale di tutti gli Atenei.

2. Le predette informazioni sono inserite dalle Università, per ciascuno dei corsi di studio presenti nell'Off.F, - ad integrazione di quelle già inserite ai fini della verifica del possesso dei requisiti necessari di cui ai precedenti articoli - entro i termini definiti dal Ministero.

3. Le informazioni contenute nell'Off.F pubblica costituiscono il quadro dell'offerta formativa di tutti gli Atenei; le stesse sono accessibili sul sito internet del Ministero e ne viene data notizia al Ministero della Pubblica Istruzione, affinché lo stesso possa provvedere alla loro diffusione fra gli istituti scolastici e fra gli studenti.

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