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D.M. Università e ricerca 31.10.2007, n. 544

Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007, delle condizioni e criteri per il loro inserimento nella Banca dati dell'offerta formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e sia per le classi di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

Art. 11 - Requisiti qualificanti

1. In relazione a quanto previsto dal D.M. 3 luglio 2007, n. 362, relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009, il D.M. 18 ottobre 2007 individua, tra gli Indicatori per la valutazione dei risultati dell'attuazione dei predetti programmi, anche quello (a.1) concernente il rapporto tra il numero dei corsi di laurea e di laurea magistrale in possesso dei requisiti qualificanti e il totale dei corsi attivati. Per le predette finalità, ciascun corso di studio attivato dall'Ateneo (nelle classi individuate sia ai sensi del D.M. n. 509/1999 sia ai sensi del D.M. n. 270/2004), viene definito in "possesso dei requisiti qualificanti" se soddisfa i requisiti indicati nell'Allegato D al presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso.

2. Contribuiscono, inoltre, alla qualità dei corsi di studio, anche gli altri elementi sulla base dei quali sono individuati gli ulteriori Indicatori di cui al predetto D.M. 18.10.2007.

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