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D.M. Università e ricerca 31.10.2007, n. 544

Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007, delle condizioni e criteri per il loro inserimento nella Banca dati dell'offerta formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e sia per le classi di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali

1. In attesa del loro riordinamento, per i corsi di studio istituiti e attivati nelle classi individuate ai sensi del D.M. 3 novembre 1999, n. 509:

- restano confermate le disposizioni di cui al D.M. 27 gennaio 2005, n. 15 e successive modificazioni, fermo restando il possesso di quanto previsto agli art. 2, 3, 6 e 7 del presente decreto; le Università, fino all'a.a. 2009/2010, possono modificare il RAD per tali corsi di studio esclusivamente per modificazioni di corsi già inseriti, anche ai fini dell'eventuale accorpamento degli stessi;

- le Università possono altresì apportare le modifiche ai regolamenti didattici dei predetti corsi di studio, con particolare attenzione alla riduzione del numero degli insegnamenti.

2. In attesa della definizione, sentito il CNVSU, di appositi requisiti, per le classi riguardanti i corsi di studio relativi alle professioni sanitarie, al servizio sociale, alle scienze motorie, alla mediazione linguistica e alla traduzione e interpretariato - in considerazione delle relative precipue finalità professionalizzanti, per le quali è previsto un apporto significativo di docenza non universitaria - sono confermati i requisiti di cui al D.M. n. 15/2005 e successive modificazioni, fermo restando il possesso di quanto previsto agli art. 2, 3, 6 e 7 del presente decreto.

3. Fermi restando i termini temporali per l'inserimento nella Banca dati dell'offerta formativa di cui al D.M. n. 15/2005, ai corsi della classe LMG-01 si applicano i requisiti necessari indicati nel presente decreto e quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.M. 16 marzo 2007 relativo alla classi di laurea magistrale.

4. I termini temporali di cui agli artt. 8 e 9 possono essere modificati, in relazione ad esigenze operati

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