D.M. Università e ricerca 31.10.2007, n. 544
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, in attuazione dei DD.MM. 16 marzo 2007, il Regolamento didattico d'Ateneo può essere modificato nella sezione RAD della Banca dati dell'Offerta formativa, attraverso:
a. la trasformazione dei corsi già inseriti ai sensi del D.M. n. 509/1999;
b. l'inserimento di nuovi corsi, in aggiunta o in sostituzione di quelli già inseriti;
c. le successive modifiche dei corsi di cui alle lettere a. e b..
2. Le Università inseriscono nel RAD, anche ai fini di cui all'art. 2, le informazioni indicate nell'Allegato C al presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso.
3. Relativamente a ciascun anno accademico, ai fini dell'attivazione della procedura per l'inserimento nell'Off.F, le proposte di cui al comma 1, corredate di tutte le informazioni necessarie, devono essere inserite nel RAD, con "chiusura" da parte del Rettore entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.
4. Per i fini di cui al comma 3, il procedimento di esame delle proposte da parte del Consiglio universitario nazionale è "chiuso" entro e non oltre:
- fino al 2010/2011, il 30 aprile;
- dal 2011/2012, il 15 marzo.
5. Secondo quanto previsto dal D.M. 3 luglio 2007, n. 362 (linee generali d'indirizzo della programmazione 2007-2009), vanno acquisiti, entro i termini di cui al comma 3:
- il parere favorevole del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento competente per territorio, relativamente alle proposte di cui al comma 1, lettera b.;
- la relazione tecnica del Nucleo di valutazione, relativamente alle proposte di cui al comma 1, lettere a. e b..
6. In relazio
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