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D.M. Università e ricerca 31.10.2007, n. 544

Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007, delle condizioni e criteri per il loro inserimento nella Banca dati dell'offerta formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e sia per le classi di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

Art. 9 - Offerta formativa - Off.F

1. La verifica del possesso dei requisiti necessari, ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'Off.F (v. Allegato C), deve essere "chiusa" da parte dei Rettori, previa acquisizione, sugli stessi, della relazione favorevole dei Nuclei di valutazione di Ateneo di cui agli artt. 2, 3, 4, 6 e 7 entro:

a. fino al 2010/2011, il 15 maggio;

b. dal 2011/2012, il 15 aprile.

2. I corsi di studio privi della relazione favorevole dei Nuclei, anche con riferimento a quelli di cui all'art. 5, non possono essere inseriti nell'Off.F e, pertanto, non possono essere attivati.

3. L'eventuale iscrizione di studenti in corsi di studio non inseriti, nei termini di cui al comma 1, nell'Off.F comporta:

a) la revoca dell'autorizzazione ministeriale al rilascio del relativo titolo di studio, e la conseguente impossibilità dell'inserimento degli studenti illegittimamente iscritti nell'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati;

b) la non considerazione dei relativi studenti ai fini della erogazione dei fondi ministeriali, nonché la riduzione delle quote di finanziamento da attribuire in applicazione del modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario delle Università statali e non statali.

4. Il possesso effettivo dei requisiti necessari per i corsi di studio inseriti nella Off.F. (e il loro mantenimento nel tempo) viene verificato anche ex post, utilizzando i sistemi informativi del Ministero; dei risultati di tale verifica si tiene conto ai fini della attribuzione dei fondi ministeriali.

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