D.P.C.M. 04.10.2007
1. I fondi relativi agli esercizi finanziari 2008-2010, previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono assegnati sulla base di progetti elaborati e presentati dalle pubbliche amministrazioni individuate dai commi 2, 3 e 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 e successive modifiche.
2. I progetti di cui al comma 1 devono riferirsi a minoranze linguistiche ammesse a tutela, per le quali i consigli provinciali abbiano deliberato la delimitazione territoriale, prevista dall'art. 3 della legge, ovvero tale delimitazione sia stata effettuata da una legge regionale, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, nonché per le regioni a statuto speciale da una norma diattuazione dello statuto.
Per quanto attiene alla minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia, la delimitazione territoriale ha efficacia sino alla emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, previsto dall'art. 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
3. Alla elaborazione dei progetti di cui al comma 1 possono concorrere anche gli organismi di coordinamento e di proposta, riconosciuti ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 482 del 1999.
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