D.P.C.M. 04.10.2007
1. I progetti di cui all'art. 1 riguardano interventi volti a:
a) realizzare da parte delle pubbliche amministrazioni sportelli linguistici, destinati ai rapporti con il pubblico che intende esprimersi in lingua minoritaria, attraverso l'utilizzazione, in assenza di personale linguistico idoneo facente parte dell'organico di dette amministrazioni, di personale in possesso di comprovate competenze specifiche nell'uso delle lingue ammesse a tutela, assunto con contratto a tempo determinato di durata massima annuale. Lo sportello linguistico deve essere conforme alle disposizioni previste dal Codice dell'amministrazione digitale ed è organizzato in modo da garantire l'informatizzazione dei servizi e la fruibilità dei dati;
b) istituire corsi di formazione che prevedano in via prioritaria interventi inclusi in progetti espressi da livelli di governo superiori al comune o di aggregazioni di enti locali, anche in collaborazione con le strutture culturali, formative ed universitarie, volti alla conoscenza e all'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela, da destinarsi al personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni. La competenza del personale esperto a detto uso della lingua deve essere in ogni caso certificabile. L'istituzione dei corsi per il personale in servizio nella regione e negli enti locali deve essere effettuata nel rispetto della legislazione regionale e delle province autonome e dei regolamenti degli enti locali in materia;
c) utilizzare traduttori e/o interpreti per le incombenze di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, fornendo idonea documentazione di tale utilizzo.
2. Al fine di favorire il coordinamento delle attività degli sportelli linguistici di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), i finanziamenti sono prioritariamente destinat
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.