D.P.C.M. 04.10.2007
1. Tutti i progetti hanno cadenza annuale e devono essere informati a criteri di economicità ed efficacia nello specifico ambito territoriale. Inoltre essi devono essere corredati dall'indicazione analitica delle spese da sostenere e da apposita relazione illustrativa dalla quale risultino chiaramente gli obiettivi che si intendono raggiungere con riferimento anche ai suddetti criteri informatori ed al ricorso, ove possibile, a forme di convenzionamento ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge.
2. Nel caso in cui uno dei soggetti di cui all'art. 1 presenti più progetti o, in caso preveda più interventi nello stesso progetto, deve indicarne l'ordine di priorità.
3. I progetti trasmessi debbono essere approvati dall'organo competente in base al rispettivo ordinamento. Per gli organi periferici dell'amministrazione statale è sufficiente che la richiesta provenga dal titolare dell'Ufficio, trasmessa per conoscenza al Ministero competente.
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