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D.P.C.M. 05.10.2007

Trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di energia, ambiente, trasporti, salute umana e sanità veterinaria, istruzione scolastica e polizia amministrativa alla regione Sardegna e agli enti locali della regione. (G.U. 17.12.2007, n. 292 - S.O. n. 273)

Art. 2 - Risorse finanziarie

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, sono trasferite alla regione Sardegna, alle province e ai comuni della regione le risorse finanziarie come quantificate e specificate nelle allegate tabelle.

2. In particolare, ai fini dell'esercizio delle funzioni in materia di:

a) energia, sulla base dell'art. 3 del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, le risorse finanziarie da trasferire alle province sono ripartite tra le singole province in parti uguali;

b) tenuta degli albi provinciali degli autotrasportatori, sulla base dell'art. 3 del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, le risorse finanziarie da trasferire alle province sono ripartite sulla base del numero delle imprese di autotrasporto presenti sul territorio provinciale e le risorse finanziarie per spese di funzionamento sono ripartite tra le singole province in parti uguali;

c) polizia amministrativa e istruzione scolastica, sulla base degli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000 e dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, le risorse finanziarie da trasferire alle province ed ai comuni sono ripartite sulla base del criterio della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente all'anno di attribuzione secondo i dati ISTAT o comunque in base all'ultimo anno disponibile.

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