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D.P.C.M. 05.10.2007

Trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di energia, ambiente, trasporti, salute umana e sanità veterinaria, istruzione scolastica e polizia amministrativa alla regione Sardegna e agli enti locali della regione. (G.U. 17.12.2007, n. 292 - S.O. n. 273)

Art. 3 - Risorse umane

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, sono trasferite alla regione Sardegna e alle province della regione le risorse umane come quantificate e specificate nelle allegate tabelle.

2. Per il trasferimento del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446. Tali procedure relative a ciascuna funzione conferita alle province della regione Sardegna sono attivate in modo da assicurare al massimo un'unità di personale per provincia.

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