D.P.C.M. 05.10.2007
1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, sono trasferite alla regione Sardegna e alle province della regione le risorse umane come quantificate e specificate nelle allegate tabelle.
2. Per il trasferimento del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446. Tali procedure relative a ciascuna funzione conferita alle province della regione Sardegna sono attivate in modo da assicurare al massimo un'unità di personale per provincia.
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