D.P.C.M. 05.10.2007
1. Le risorse finanziarie relative al personale trasferito, in misura corrispondente al trattamento economico-retributivo in godimento relativo al personale interessato, sono assegnate contestualmente alla conclusione delle procedure di mobilità.
2. Ove il Ministero dei trasporti, il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero della salute non esperiscano, ciascuno per la propria competenza, le procedure di mobilità secondo le disposizioni di cui all'art. 3, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare il taglio dei fondi ai sensi di quanto stabilito dall'art. 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Nel caso in cui la regolare adozione delle procedure di mobilità non consenta il pieno soddisfacimento dei trasferimenti, sono assegnate risorse finanziarie a valere sul fondo di cui all'art. 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Ferme restando le risorse finanziarie previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, per le ipotesi di cui al comma 2, le risorse finanziarie per ciascuna unità di personale non trasferita sono quantificate in Euro 30.780,83 annue, corrispondenti alla media delle retribuzioni dei diversi livelli del personale interessato per il comparto Ministeri.
4. Per le ipotesi di cui al comma 2 riferite al Ministero della pubblica istruzione, le risorse di cui al comma 3 sono ripartite in quote uguali tra le province non destinatarie di personale.
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