D.P.C.M. 05.10.2007
1. Tra le risorse oggetto di trasferimento sono compresi gli archivi di atti, documenti e dati relativi alle funzioni trasferite.
2. Tutta la documentazione relativa ai procedimenti non ancora definiti all'atto del trasferimento è trasmessa, a cura del Ministero interessato, alla regione Sardegna, alle province e ai comuni della regione, con appositi elenchi nominativi.
3. La consegna degli archivi e dei beni mobili è effettuata con appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti degli enti e del Ministero interessati, a ciò espressamente delegati. I processi verbali di consegna costituiscono titolo per il carico ed il discarico dei beni dalle scritture contabili.
4. Le province e i comuni hanno accesso, a decorrere dal 1° gennaio 2008, alle banche dati del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio della connessa funzione.
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