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D.P.C.M. 12.10.2007

Differimento del termine che autorizza l'autodichiarazione circa la rispondenza ai requisiti di sicurezza di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2003. (G.U. 16.01.2008, n. 13)

Art. 1 -

1. Per un periodo di ventiquattro mesi decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto, i certificatori di firma elettronica attestano, mediante autodichiarazione, la rispondenza dei propri prodotti e dispositivi relativi alle firme elettroniche da apporre con procedure automatiche ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

2. Le autodichiarazioni già rese ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 2000, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2001, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2001 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2003, relative ai dispositivi sicuri per l'apposizione di firme con procedure automatiche, continuano a spiegare ininterrottamente i propri effetti fino al termine del periodo di cui al comma 1.

3. Le attestazioni di cui al comma 1 rientrano nell'ambito di applicazione delle funzioni di vigilanza e controllo svolte dal CNIPA sull'attività' dei certificatori qualificati e accreditati, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

4. Il presente decreto non reca oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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