CCNI 24.09.2007
1. Per motivate esigenze, previo assenso del Direttore dell'Ufficio scolastico della regione di provenienza e con il consenso del Direttore dell'Ufficio scolastico della regione richiesta, è possibile attuare la mobilità interregionale per un'aliquota pari al 15% dei posti annualmente vacanti in ciascun settore formativo.
2. In applicazione del comma precedente, per l'a.s 2007/2008, la mobilità interregionale è effettuata in ciascun settore formativo sui posti che risultano vacanti al 1° settembre 2007 dopo l'accantonamento dei posti previsti dal D.D.G. 22.11.2004 relativo al corso-concorso ordinario per dirigenti scolastici e dal D.M. 3.10.2006 relativo al corsoconcorso riservato per dirigenti scolastici.
3. La mobilità interregionale si effettua nel rispetto dei medesimi criteri fissati dal precedente art. 3, lettere a) e b), considerando anche eventuali esperienze maturate nel settore richiesto.
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