CCNL 14.09.2007
Titolo IV - Rapporto di lavoro
Capo IV - Norme disciplinari
1. All'art. 13, comma 3 del CCNL del 12 giugno 2003 "Codice disciplinare" la lettera h) viene soppressa e la lettera f) è sostituita dalla seguente lettera:
"f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti;"
2. All'art. 13, comma 4 del CCNL del 12 giugno 2003 "Codice disciplinare" si aggiungono le seguenti lettere:
"g) fatti e comportamenti tesi all'elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell'orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi. Tale sanzione si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti;
h) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'Amministrazione o a terzi."
3. All'art. 14 del CCNL del 12 giugno 2003 "Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale", i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
"6. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure qualora l'assoluzione sia motivata "perché il fatto non costituisce illecito penale" non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni. 7. In caso di proscioglimento
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