CCNL 14.09.2007
Titolo IV - Rapporto di lavoro
Capo V - Disposizioni finali in materia di rapporto di lavoro
1. All'art. 30, comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001, prima delle parole " Per le trasferte di durata non inferiore ad otto ore" è inserita la seguente frase:
"Per le trasferte di durata inferiore alle otto ore il dipendente che effettui un orario di lavoro ordinario superiore alle 6 ore con la relativa pausa, prevista dall'art. 19, comma 4, del CCNL del 16 maggio 1995, ha diritto all'attribuzione del buono pasto secondo la disciplina contrattuale vigente".
2. All'art. 18, comma 6 del CCNL del 12 giugno 2003, sono aggiunte le seguenti parole:
"nonché i permessi e congedi per eventi e cause particolari previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 53 dell'8 marzo 2000"
3. Nel quadro delle politiche di sviluppo ed intervento sul benessere e la salute dei lavoratori, la contrattazione integrativa valuterà l'opportunità di individuare possibili soluzioni tecniche e modalità di finanziamento che possano consentire la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, anche per la copertura del rischio di premorienza. L'Amministrazione verifica la possibilità di utilizzare per tali finalità le specifiche risorse già esistenti nei capitoli di bilancio e destinate alle provvidenze e al benessere del personale.
4. L'art. 27 del CCNL del 16 febbraio 1999 viene integrato con il seguente comma:
"3. Il dipendente che si trasferisce per mobilità volontaria da un'altra Amministrazione del medesimo comparto mantiene la fascia retributiva acquisita a segu
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