CCNL 14.09.2007
Titolo V - Trattamento economico
1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 2, tabella A, del CCNL del 21 aprile 2006, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella C, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata tabella D.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6, del presente CCNL.
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