C.M. Economia e Finanze 04.09.2007, n. 29
Articolo 48 - bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle Pubbliche Amministrazioni - Ulteriori istruzioni applicative.
Agli Uffici Centrali del Bilancio presso le Amministrazioni centrali dello Stato LORO SEDI
All'Ufficio Centrale di Ragioneria presso l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ROMA
Alle Ragionerie Provinciali dello Stato LORO SEDI
Ai Revisori dei Conti in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze presso gli Enti ed Organismi Pubblici
LORO SEDI
e p.c.:
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale ROMA
Alle Amministrazioni Centrali dello Stato - Gabinetto LORO SEDI
All'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ROMA
Al Consiglio di Stato ROMA
Alla Corte dei Conti ROMA
All'Avvocatura Generale dello Stato
ROMA
PREMESSA
In ordine all'applicazione dell'articolo 48- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - disposizione introdotta dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 - sono state diramate alcune prime istruzioni operative con la circolare n. 28 del 6 agosto 2007.
In proposito, non sembra fuori luogo riportare, per un immediato riferimento, il testo del menzionato articolo 48- bis :
" 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a
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