Decreto legge 07.09.2007, n. 147
1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 503:
01) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, comma 2, lettere b), c), d) ed e), è il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale";
02) il comma 2 è abrogato;
1) al comma 5, in attesa della costituzione degli organi collegiali territoriali della scuola, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, le parole: "in conformità del parere" sono sostituite dalle seguenti: "acquisito il parere"; le parole: "salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole al dipendente" sono sostituite dalle seguenti: ", nel rispetto del principio costituzionale della libertà di insegnamento"; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il predetto parere è reso nel termine dei sessanta giorni successivi al ricevimento della richiesta, prorogabile di trenta giorni per l'effettuazione di ulteriori e specifici adempimenti istruttori che si rendano necessari. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione può procedere all'adozione del provvedimento.";
2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Fuori dei casi previsti dall'art. 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97, il procedimento disciplinare deve essere concluso entro novanta giorni successivi alla data in cui esso ha avuto inizio, prorogabili di trenta giorni per gli eventuali adempimenti istruttori di cui al comma 5";
b) all'articolo 506:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti dal dirigente p
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