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D.M. Università e Ricerca 28.09.2007

Percorso didattico biennale di secondo livello finalizzato alla formazione di docenti nella classe di concorso di educazione musicale e di strumento musicale. (G.U. 17.10.2007, n. 242)

Art. 6 - Norme transitorie

1. É garantito agli studenti iscritti alla scuola di Didattica della musica, o ai corsi sperimentali di didattica della musica, autorizzati dal Ministero, di concludere il corso di studi secondo il precedente ordinamento di cui ai decreti ministeriali 13 aprile 1992 e 24 settembre 1994, nonché al decreto ministeriale n. 109 del 12 novembre 2004. É, altresì, riconosciuto il diritto al passaggio ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, previa specifica richiesta al Consiglio di corso che provvederà, anche, al riconoscimento dei crediti relativi al percorso già svolto.

2. I diplomi di Didattica della musica, conseguiti al termine dei percorsi formativi, relativi alla scuola di Didattica della musica ordinamentale e dei corsi modificati ai sensi del decreto ministeriale n. 109/2004 sono equivalenti ai diplomi di secondo livello, con valore abilitante, di cui all'art. 1, comma 1, per la classe di concorso A 31/A 32.

3. In prima applicazione, nelle more dell'emanazione della normativa in materia di formazione degli insegnanti, il tirocinio viene svolto in collaborazione con le scuole secondarie e con le Direzioni scolastiche regionali, anche al fine di avvalersi di supervisori e tutor, individuati tra il personale scolastico docente in posizione di semi-esonero, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

4. A partire dall'anno accademico 2007-2008, non sono più ammesse iscrizioni ai corsi di Didattica della musica del previgente ordinamento, nonché ai corsi modificati dal decreto ministeriale n. 109/2004.

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