Decreto legislativo 09.04.2008, n. 81
Titolo I - Principi comuni
Capo II - Sistema istituzionale
1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione di cui all'articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.
1-bis. Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l'anno e può' essere convocato anche su richiesta dell'ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
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