Decreto legislativo 09.04.2008, n. 81
Titolo I - Principi comuni
Capo IV - Disposizioni penali
Sezione I - Sanzioni
1. I progettisti che violano il disposto dell'articolo 22 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23 sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 10.000 a 40.000 euro.
3. Gli installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
Articolo sostituito dall'art. 34, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
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