Decreto legislativo 09.04.2008, n. 81
Titolo I - Principi comuni
Capo IV - Disposizioni penali
Sezione I - Sanzioni
1. Il medico competente è punito:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a euro 800 per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere d) ed e), primo periodo;
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l);
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere h) e i);
e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis.
Articolo sostituito dall'art. 35, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.