Decreto legislativo 09.04.2008, n. 81
Titolo I - Principi comuni
Capo IV - Disposizioni penali
Sezione I - Sanzioni
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3.
Articolo sostituito dall'art. 36, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
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