Decreto legislativo 09.04.2008, n. 81
Titolo I - Principi comuni
Capo IV - Disposizioni penali
Sezione I - Sanzioni
1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b);
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per ciascun soggetto per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettera c).
2. I lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3.
Articolo sostituito dall'art. 37, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
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