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Decreto legislativo 09.04.2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (G.U. 30.04.2008, n. 101 - S.O. n. 108)

Titolo X - Esposizione ad agenti biologici

Capo IV - Sanzioni

Art. 285 - Sanzioni a carico dei lavoratori 348

1. I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 800 euro per la violazione dell'articolo 277, comma 3;

b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 100 a 400 euro per la violazione dell'articolo 277, comma 1.

348

Articolo sostituito dall'art. 134, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

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