Decreto legislativo 09.04.2008, n. 81
Titolo XI - Protezione da atmosfere esplosive
Capo II - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell'allegato XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato L.
3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di accesso a norma dell'allegato LI e provviste di allarmi ottico/acustici che segnalino l'avvio e la fermata dell'impianto, sia durante il normale ciclo sia nell'eventualità di un'emergenza in atto. 364
Comma modificato dall'art. 138, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.