Decreto legislativo 09.04.2008, n. 81
Titolo XII - Disposizioni in materia penale e di procedura penale
1. In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l'illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.
Articolo aggiunto dall'art. 143, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
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