Decreto legislativo 09.04.2008, n. 81
Titolo XII - Disposizioni in materia penale e di procedura penale
[ARTICOLO ABROGATO]
1. La pena per i reati previsti dal presente decreto e puniti con la pena dell'arresto, anche in via alternativa, è ridotta fino ad un terzo per il contravventore che, entro i termini di cui all'articolo 491 del codice di procedura penale, si adopera concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato.
2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica nei casi di definizione del reato ai sensi dell'articolo 302.
Articolo abrogato dall'art. 145, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
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