Decreto Ministro delle Infrastrutture 30.04.2008, n. 119
Formula iniziale
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ed in particolare la parte II, titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi), come modificato ed integrato dai decreti legislativi del 26 gennaio 2007, n. 6, e del 31 luglio 2007, n. 113;
Visto l'articolo 28 dell'allegato XXI al predetto decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, il comma 4, come modificato dalla lettera iii) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, che recita: «Ferme restando le competenze del Ministero per le attività produttive in materia di vigilanza sugli organismi di accreditamento, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, tramite il Servizio tecnico centrale, è organo di accreditamento delle unità tecniche delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli organismi statali di diritto pubblico ai sensi delle norme europee UNI EN ISO 9001 ed UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per gli organismi di ispezione di tipo B, sulla base di apposito regolamento tecnico predisposto dal Consiglio stesso sentiti gli enti nazionali di accreditamento riconosciuti a livello europeo, emanato con decreto del Ministero delle infrastrutture»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, recante «Regolamento di r
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