Decreto Ministro delle Infrastrutture 30.04.2008, n. 119
Parte I - Disposizioni riguardanti gli organismi di ispezione
1. Le attività di verifica disciplinate dal presente regolamento richiedono l'emissione di due tipologie di rapporti di ispezione:
a) rapporti di ispezione «intermedi», riportanti gli esiti di attività intermedie destinate a confluire nei rapporti finali.
b) rapporti di ispezione «finali» emessi al termine dell'attività ispettiva e riportanti i risultati conclusivi della medesima;
2. I rapporti intermedi e finali sono redatti con riferimento a quanto riportato nell'appendice 3 della Guida EA IAF/ILAC-A4 «Guidance on the application of ISO/IEC 17020».
3. Il responsabile tecnico dell'OdI approva e controfirma i rapporti intermedi ed i rapporti finali di ispezione. I rapporti intermedi possono essere approvati e controfirmati anche dal solo coordinatore del singolo servizio di verifica.
4. I rapporti, sia intermedi che finali, riportano l'identificazione univoca di tutti i componenti del gruppo di verifica che hanno partecipato alla redazione degli stessi ed essere da quest'ultimi sottoscritti.
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