Decreto Ministro delle Infrastrutture 30.04.2008, n. 119
Parte I - Disposizioni riguardanti gli organismi di ispezione
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
verifica: l'attività di cui all'articolo 27, comma 1, dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni;
validazione: l'attività di cui all'articolo 35, comma 1, dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni;
amministrazione: le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli organismi statali di diritto pubblico;
organismi di ispezione di tipo «B» (di seguito OdI): apposita unita/ufficio/divisione, interna all'amministrazione, che esegue verifiche di progetti di competenza dell'amministrazione di appartenenza o di organizzazioni ad essa societariamente collegate.
stazione appaltante: il soggetto per conto del quale è eseguita l'attività di verifica, e che incarica l'OdI, specificando nel contratto l'oggetto e l'obiettivo del servizio.
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