Decreto Ministro delle Infrastrutture 30.04.2008, n. 119
Parte I - Disposizioni riguardanti gli organismi di ispezione
1. Gli atti organizzativi dell'OdI prevedono espressamente lo svolgimento dell'attività di verifica.
2. L'OdI dispone di un disciplinare che stabilisca i rapporti tra la stazione appaltante e l'OdI. Tale disciplinare è trasmesso alla stazione appaltante prima dell'emissione dell'ordine per il servizio di verifica. Quando la stazione appaltante imponga un suo disciplinare, l'OdI ne verifica la congruenza con il proprio disciplinare, eventualmente evidenziando alla stazione appaltante stessa significativi scostamenti per l'attività di verifica.
3. L'OdI dispone di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dall'attività di propria competenza come indicato all'articolo 37 dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni.
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