Decreto Ministro delle Infrastrutture 30.04.2008, n. 119
Parte I - Disposizioni riguardanti gli organismi di ispezione
1. Negli atti organizzativi dell'OdI non sono previste attività che comportano conflitti di interesse con le attività di verifica. Tali atti esplicitano altresì l'impegno formale dell'OdI a non effettuare l'attività di verifica in tutti i casi in cui vi siano situazioni che possano risultare in contrasto con le esigenze di indipendenza ed imparzialità dell'attività di verifica.
2. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni, «l'affidamento dell'incarico di verifica è incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione dei lavori e con il collaudo».
3. Gli OdI possono svolgere le attività di verifica di progetti anche su richiesta di stazioni appaltanti che, per legge, possono avvalersi dell'amministrazione di appartenenza dell'OdI.
4. L'unità costituente l'OdI ha le seguenti caratteristiche:
rispetta i requisiti dell'appendice B della citata norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
è dotata di una struttura tecnico-organizzativa dedicata alla attività di verifica, separata ed identificabile all'interno dell'amministrazione di appartenenza; tale struttura possiede una consistenza tecnico-numerica e logistica (uffici, responsabile tecnico, coordinatori del servizio di verifica, supporti di segreteria, ecc..) adeguata al volume ed alla complessità delle attività svolte.
5. Il responsabile tecnico dell'OdI non dipende gerarchicamente da persone che assumono responsabilità concernenti attiv
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