Decreto Ministro delle Infrastrutture 30.04.2008, n. 119
Parte I - Disposizioni riguardanti gli organismi di ispezione
1. L'OdI è dotato di un organigramma aggiornato dei dipendenti direttamente impiegati nello svolgimento delle attività di verifica.
2. L'OdI dispone di un responsabile tecnico, ingegnere o architetto dotato di laurea magistrale, o di laurea specialistica conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, ovvero di diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. Il responsabile tecnico deve essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, secondo le norme del Paese dell'Unione europea cui egli appartiene. Il responsabile tecnico dell'OdI deve aver maturato un'esperienza lavorativa di almeno dieci anni nella progettazione, direzione lavori, collaudo o in alternativa nel controllo tecnico. Il responsabile tecnico è un dipendente di ruolo dell'amministrazione.
3. L'OdI tramite il responsabile tecnico esercita la supervisione delle attività effettuate dal proprio personale ispettivo, attraverso il riesame dei rapporti di ispezione in modo da garantire la conformità delle attività svolte alle disposizioni di cui agli articoli 33 e 34 dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'OdI dispone di sostituti in grado di svolgere le funzioni del responsabile tecnico in assenza di quest'ultimo. I sostituti possiedono tutti i requisiti previsti per il responsabile tecnico dal precedente comma 2. Nei casi in cui anche i sostituti non siano disponibili, l'OdI cessa l'emissione di rapporti di ispezion
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