Decreto Ministro delle Infrastrutture 30.04.2008, n. 119
Parte I - Disposizioni riguardanti gli organismi di ispezione
1. L'amministrazione di appartenenza dell'OdI definisce e documenta, in apposito manuale di gestione, gli obiettivi e l'impegno a garantire la qualità del servizio erogato dall'OdI, con esplicito riferimento alle finalità delle attività di verifica. Il manuale di gestione contiene le informazioni minime richieste dalla norma di riferimento (UNI CEI EN ISO/IEC 17020), nonché una tabella di correlazione tra le varie parti (sezioni, capitoli, ecc.. ) del manuale e i requisiti della norma. Il manuale e le procedure evidenziano le parti interessate dall'ultima modifica. I documenti superati, conservati a cura dell'OdI, sono identificati come tali.
2. Il sistema di gestione dell'OdI copre almeno i seguenti aspetti:
pianificazione e modalità operative di esecuzione della verifica (analisi di fattibilità, pianificazione delle risorse, analisi della documentazione applicabile ecc..);
modalità di raccolta dei risultati delle verifiche e di stesura e approvazione dei rapporti di ispezione;
ruoli e responsabilità delle diverse figure coinvolte nella verifica;
descrizione delle competenze degli ispettori e tipologie di attività per le quali ne è previsto l'impiego, al fine di dare evidenza della totale ricopertura dello scopo di accreditamento in termini di competenze ispettive.
3. L'OdI provvede alla distribuzione di tutta la documentazione necessaria al personale interessato.
Il sistema di controllo della documentazione provvede alla rintracciabilità di tutti i dati/documenti relativi alle ispezioni effettuate, almeno fino al termine ultimo della garanzia richiesta per i lavori dalla stazione app
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.