Decreto Ministro delle Infrastrutture 30.04.2008, n. 119
Parte II - Procedimento per l'accreditamento degli organismi di ispezione
1. Pervenuta l'istanza, il direttore del Servizio tecnico centrale l'assegna al responsabile del procedimento, comunicando il nominativo al richiedente entro quindici giorni dal ricevimento della domanda.
2. Entro i successivi trenta giorni il responsabile del procedimento procede all'esame preliminare della documentazione e alla comunicazione dell'esito dell'esame.
3. Se la documentazione trasmessa dal richiedente è incompleta, il responsabile del procedimento provvede, nel termine di cui al comma 2, a richiedere per iscritto le necessarie integrazioni documentali. Il termine di cui al comma 2 è sospeso fino al ricevimento delle integrazioni richieste che sono fornite entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, pena la improcedibilità della domanda.
4. Se l'esito dell'esame preliminare è positivo, si procede all'esecuzione delle verifiche ispettive presso la sede del richiedente. La data della visita è fissata entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. Entro tale data l'OdI richiedente documenta al Servizio tecnico centrale l'avvenuto versamento di una ulteriore quota del 30% degli oneri previsti per l'accreditamento.
Le verifiche sono eseguite da almeno due ispettori del Servizio tecnico centrale e si concludono entro trenta giorni. Dette verifiche hanno lo scopo di accertare che le prassi operative adottate dall'OdI, relativamente alle attività svolte, siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento tecnico e di ogni altro riferimento legislativo generale e settoriale applicabile nonché ai dati indicati nella domanda ed ai regolamenti e alle proce
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