Decreto Ministro delle Infrastrutture 30.04.2008, n. 119
Parte II - Procedimento per l'accreditamento degli organismi di ispezione
1. L'accreditamento è rilasciato, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 16, comma 6, con l'emissione di un «certificato di accreditamento» firmato dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su proposta del direttore del Servizio tecnico centrale, previo accertamento dell'avvenuto versamento del saldo degli oneri previsti per l'accreditamento e determinati in via definitiva dal Servizio tecnico centrale.
2. Nel certificato di accreditamento sono indicati i raggruppamenti di cui al precedente articolo 15, comma 2, e le norme in base alle quali è avvenuto l'accreditamento stesso.
3. L'accreditamento ha validità di quattro anni.
4. L'elenco degli OdI accreditati è inserito sul sito informatico del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
5. Il rilascio dell'accreditamento impegna l'OdI a mantenere la propria struttura organizzativa ed il proprio funzionamento conformemente ai requisiti stabiliti nel presente regolamento tecnico e nelle norme e riferimenti generali e settoriali applicabili.
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