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D.M. Pubblica Istruzione 21.04.2008

Determinazione degli organici del personale insegnante di religione cattolica, per l'anno scolastico 2007/2008. (G.U. 23.07.2008, n. 171)

Art. 1 - Consistenza dotazioni

1. La consistenza dei posti previsti, per l'anno scolastico 2007/2008, dell'insegnamento della religione cattolica, articolata su base regionale, è indicata nell'allegata tabella «A», costituente parte integrante del presente provvedimento.

2. Le dotazioni organiche regionali, determinate in misura del settanta per cento dei posti di insegnamento complessivamente istituiti, sono indicate nella colonna «f» della tabella «A» di cui al comma 1.

3. L'entità dei posti è definita sulla base del numero complessivo delle ore di insegnamento, rapportate ai divisori orari relativi alla costituzione dei posti e delle cattedre di insegnamento di ciascun grado di istruzione.

4. Per effetto di quanto prescritto dall'art. 1, comma 3, della legge 18 luglio 2003, n. 186, nel computo di cui al presente articolo non sono conteggiate le ore di insegnamento attribuite ai docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, per effetto dell'intesa citata in preambolo.

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