D.M. Pubblica Istruzione 21.04.2008
1. Entro il limite riportato nella colonna «f» della tabella «A», il dirigente dell'ufficio scolastico regionale effettua, per ciascuno dei ruoli indicati all'art. 1,comma 1, dalla legge n. 186/2003, la ripartizione dei posti dell'organico di diritto, con riferimento al territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.
2. In via residuale possono essere costituiti posti di insegnamento con contributi orari di gradi di istruzione anche differenti, purché le quote orarie afferiscano al medesimo ruolo regionale.
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